Consigli per i richiedenti
Per garantire che la domanda venga elaborata nel modo più agevole possibile, vanno osservati i seguenti punti.
Spiegare in dettaglio perché il provvedimento rientra nella fase di sviluppo scelta (Fase 4 – Dimostrazione, Fase 5 – Introduzione sul mercato o Fase 6 – Diffusione sul mercato). Ciò consente una categorizzazione precisa e rafforza la credibilità della domanda.
- Basare la giustificazione su progetti di riferimento specifici e spiegare come essi dimostrino lo stato del proprio provvedimento.
- Mostrare anche in che misura si ha accesso alle informazioni pertinenti di questi progetti.
- Descrivere in modo chiaro e comprensibile i principali rischi dell’attuazione, ad esempio in termini di integrazione tecnica, costi o accettazione del mercato.
Prestare attenzione alla trasparenza e alla completezza della scheda finanziaria. Prima della presentazione, verificare che lo strumento Excel non contenga più avvisi rossi. In questo modo si garantisce che la sostenibilità finanziaria del progetto sia presentata in modo chiaro e che si evitino le richieste formali.
Si prega inoltre di notare che:
- tutte le voci di costo superiori a 100 000 franchi devono essere documentate con spiegazioni o preventivi;
- le tariffe orarie interne superiori a 170 franchi devono essere giustificate.
l cronoprogramma zero netto deve coprire l’intero perimetro rilevante: tutte le sedi dell’impresa in Svizzera (Scope 1 e 2) e, se rilevante per la domanda, le emissioni a monte e a valle (Scope 3). In caso di provvedimenti all’estero, devono essere incluse anche queste sedi.
Solo se tutti gli elementi obbligatori secondo la direttiva (in francese, versione italiana segue) sui cronoprogrammi per un saldo netto delle emissioni pari a zero sono inclusi, il cronoprogramma può essere accettato come base per l’ammissibilità alla promozione:
- bilancio completo dei gas serra;
- descrizione degli impianti/dei processi esistenti;
- analisi delle soluzioni per un saldo netto delle emissioni pari a zero;
- percorso di riduzione;
- percorso di sviluppo per le emissioni negative;
- piano d’azione con tempistica e dettagli di ogni provvedimento.
Le imprese che gestiscono impianti nel sistema di scambio di quote di emissione devono fornire prove credibili e comprensibili per un incentivo:
- che i costi di attuazione dei provvedimenti sono sproporzionatamente alti anche nel lungo periodo;
- e che i provvedimenti non verrebbero attuati senza aiuti finanziari.
A tal fine, è necessario fornire la prova della causalità dell’incentivo e la prova della proporzionalità, compreso un rapporto di verifica (cfr. allegato B della direttiva).
I gestori di impianti con un obbligo di riduzione devono fornire prove credibili e comprensibili per un incentivo di rispettare l’obbligo di riduzione anche senza l’effetto dei provvedimenti sovvenzionati. A tal fine, i provvedimenti per i quali vengono forniti gli aiuti finanziari di ITINERO devono essere identificati come provvedimenti speciali nel monitoraggio dell’accordo sugli obiettivi (cfr. allegato 4 della direttiva dell’UFE concernente le convenzioni sugli obiettivi).
L’effetto nell’ambito dell’obbligo di riduzione non viene quindi conteggiato come riduzione delle emissioni e non contribuisce alla conformità. Si deve inoltre dimostrare se per lo stesso provvedimento o per parti di esso sono già stati richiesti o ricevuti altri incentivi (ad es. contributi cantonali o federali da programmi come ProKilowatt).