Qui trovate una guida dettagliata per presentare una domanda di promozione di tecnologie e processi innovativi come singola impresa o gruppo di imprese. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento.
1. Preparare e presentare la domanda
State pianificando l’uso di tecnologie o processi innovativi per raggiungere gli obiettivi del vostro cronoprogramma zero netto? Qui trovate i requisiti che il progetto deve soddisfare per beneficiare dell’incentivo ITINERO.
Potete preparare la domanda autonomamente. Se avete bisogno di supporto specialistico, potete rivolgervi a una o un consulente. Qui è disponibile un elenco di consulenti per l'elaborazione di cronoprogrammi zero netto.
Di seguito sono riassunte le informazioni più importanti per la presentazione della domanda. È determinante il testo della direttiva.
Abbiamo raccolto importanti indicazioni per la compilazione del modulo di domanda e per le informazioni da fornire sul progetto. Sono disponibili qui.
Se state lavorando a un progetto già sufficientemente avanzato, prima di presentare formalmente una domanda potete richiedere un parere sulla sua ammissibilità a un aiuto finanziario. Si tratta della cosiddetta «presa di posizione non vincolante». Si prega di notare che tale presa di posizione non costituisce un esame preliminare della vostra domanda, ma soltanto una valutazione indicativa e non vincolante.
Per richiedere una presa di posizione non vincolante, è necessario inviare all’indirizzo mail@itinero.info una descrizione del progetto di massimo tre pagine A4 contenente le seguenti informazioni:
Nome e indirizzo della sede dove sarà attuata la misura
Breve descrizione della misura, compresi gli Scope pertinenti secondo il GHG Protocol
Stato di avanzamento del cronoprogramma zero netto e spiegazione di come la misura si inserisce nella strategia di decarbonizzazione aziendale
Fase di sviluppo del progetto, con una breve motivazione, altro
Riduzione delle emissioni prevista, in tonnellate di CO2-eq, oppure quantità prevista di emissioni negative, altro
Importo dei costi imputabili e contributo finanziario richiesto, altro
Se l’azienda partecipa al sistema di scambio delle quote di emissione (SEQE/EHS) oppure è soggetta a un impegno di riduzione: numero della relativa decisione.
La presa di posizione non vincolante vi permette di valutare se il progetto soddisfa in linea di principio i requisiti per beneficiare di un aiuto finanziario e, in caso affermativo, quali elementi è importante considerare al momento della presentazione della domanda.
Oltre al modulo di domanda (in francese), è necessario presentare i seguenti documenti:
cronoprogrammi zero netto per tutte le imprese coinvolte (non più vecchi di 5 anni, o aggiornati);
modulo «Scheda finanziaria» (in francese) compilato in ogni sua parte, da inviare in formato Excel;
preventivi o dichiarazioni basate sulle fonti per tutte le voci di costo superiori a 100 000 franchi;
conferme scritte o dichiarazioni di intenti che attestino la prevista partecipazione finanziaria di soggetti che non hanno un ruolo attivo nell’attuazione del provvedimento e partecipano esclusivamente al finanziamento dello stesso (fondi di terzi: Cantoni, committenti, fondazioni, associazioni, ecc.);
per le imprese del sistema di scambio di quote di emissione (SSQE): prova della causalità della promozione e prova della proporzionalità in conformità all’Allegato B della direttiva sulla promozione delle tecnologie innovative;
per le comunità di imprese: informazioni su tutte le imprese coinvolte nella comunità (nome, indirizzo, contatti).
Ulteriori allegati per le domande per provvedimenti Scope 3 al di fuori dell’impresa:
dichiarazione di consenso da parte di terzi per provvedimenti Scope 3 al di fuori dell’impresa. Se l’onere necessario a ottenere una dichiarazione di consenso è sproporzionato, è necessario contattare la segreteria ITINERO.
Ulteriori allegati per le domande per l’utilizzo temporaneo della CO2 catturata:
dichiarazione di consenso dell’impresa che cattura la CO2 (la domanda deve essere presentata dall’impresa che utilizza la CO2).
I documenti e le informazioni possono essere presentati in tedesco, francese, italiano o inglese. Nel dossier di domanda è consentito utilizzare una o più di queste lingue.
Le domande vengono esaminate su base continuativa fino all’esaurimento dei fondi o entro il 30 settembre 2030.
Presentate la domanda preferibilmente tramite il modulo di trasmissione elettronica dell’UFE. La piattaforma elettronica certificata garantisce una comunicazione sicura tra i richiedenti e l’Ufficio federale dell’energia.
La segreteria ITINERO coordina le fasi successive ed è a disposizione per eventuali domande sulla richiesta di finanziamento.
2. Esame della domanda e decisione
La segreteria ITINERO verifica innanzitutto se la domanda soddisfa i requisiti formali e materiali. Una commissione composta dalla segreteria e da esperte ed esperti dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) e dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) valuta il progetto e stabilisce l’importo dell’aiuto finanziario. Se necessario, vengono consultate altre esperte e altri esperti.
Le domande vengono trattate in base alla data di presentazione. L’esame approfondito può richiedere diversi mesi. Vi ringraziamo in anticipo per la comprensione. Una volta ricevuta la domanda, la segreteria comunica le fasi successive.
La domanda viene esaminata formalmente per i seguenti punti:
Sono presenti tutti i documenti richiesti?
I documenti forniti sono sufficientemente dettagliati per avviare il processo di valutazione?
I giorni di riferimento o i termini sono stati rispettati?
Il finanziamento del progetto è garantito dai mezzi finanziari dichiarati?
Sono disponibili prove del consenso di tutti i partner del progetto coinvolti (dichiarazioni di consenso, firme, ecc.)?
Se mancano informazioni o documenti, la domanda verrà restituita al richiedente, che potrà completare la domanda entro un termine ragionevole. Se le informazioni mancanti non vengono presentate in tempo, la domanda non potrà essere presa in considerazione.
Si verifica se il progetto soddisfa i requisiti per un incentivo:
Sono soddisfatti i requisiti per il cronoprogramma zero netto?
Il provvedimento rientra in una fase di sviluppo promovibile?
Il progetto offre un contributo adeguato agli obiettivi della politica energetica e climatica della Confederazione?
È garantito che la riduzione delle emissioni non venga conteggiata due volte?
È escluso il doppio incentivo?
È garantito che il provvedimento non verrebbe attuato senza aiuti finanziari? (evitare gli effetti di trascinamento)
Sono soddisfatti i requisiti per i gestori di impianti che partecipano al sistema di scambio di quote di emissione (SSQE) o sono soggetti a un obbligo di riduzione?
Per stabilire l’importo dell’aiuto finanziario, le esperte e gli esperti coinvolti nella valutazione si basano sui criteri seguenti:
Potenziale d’impiego e durata dell’effetto dei provvedimenti: Con quale frequenza può essere attuato il provvedimento in Svizzera? È economicamente sostenibile in futuro? Come si valuta l’evoluzione del mercato in futuro?
In quale fase di sviluppo si trova la tecnologia o il processo?
A quanto si attesta la riduzione delle emissioni di gas serra o l’entità delle emissioni negative?
Qual è il rapporto costi-benefici? (in franchi per tonnellata di emissioni ridotte o negative)
Quali effetti positivi e negativi ha il provvedimento sull’ambiente in Svizzera e all’estero?
C’è il rischio che le emissioni vengano spostate all’estero?
Ai richiedenti può essere richiesto di fornire ulteriori informazioni, se necessarie per la valutazione della domanda.
Con una decisione, l’UFE stabilisce se e in quale misura viene concesso un aiuto finanziario. Può inoltre definire oneri e condizioni.
Se una domanda rischia di essere respinta, i richiedenti vengono informati e, su richiesta, possono prendere posizione sul rifiuto previsto (diritto di essere ascoltati).
3. Inizio del progetto
I richiedenti possono iniziare i lavori, attuare il provvedimento o procedere ad acquisti importanti solo dopo che l’aiuto finanziario è stato concesso. In casi motivati, l’UFE può concedere una deroga e acconsentire all’inizio del progetto prima della concessione dell’aiuto finanziario.
4. Monitoraggio e reporting
Nell’ambito del monitoraggio, l’UFE verifica se i provvedimenti attuati e il loro impatto corrispondono alle informazioni fornite nella domanda e se l’importo dell’aiuto finanziario è giustificato. Se necessario, oltre ai rapporti, l’UFE può chiedere ulteriori informazioni. Sono possibili anche audit sul posto.
Gli obblighi di rendicontazione sono definiti nelle decisioni in base alle specificità dei rispettivi progetti. L’UFE decide se i rapporti soddisfano tutti i requisiti e se i richiedenti hanno rispettato i loro obblighi.
Segnalare immediatamente eventuali cambiamenti
I richiedenti sono tenuti a comunicare immediatamente all’UFE qualsiasi cambiamento che possa influire sulla concessione dell’aiuto finanziario o sul suo importo. Ciò vale anche per i cambiamenti amministrativi, modifiche dei nomi e dei dati di contatto delle persone responsabili o cambiamenti di denominazione delle imprese.
5. Erogazione degli aiuti finanziari
Contributi d’investimento
I contributi d’investimento vengono erogati dall’UFE dopo l’approvazione del rapporto sull’attuazione. Il 10 per cento dell’aiuto finanziario sarà trattenuto fino all’approvazione del rapporto di valutazione.
Nel caso di provvedimenti particolarmente onerosi, le erogazioni possono essere effettuate anche sotto forma di pagamenti parziali prima della completa attuazione dei provvedimenti e della messa in servizio della tecnologia o del processo. I pagamenti parziali sono legati al raggiungimento di obiettivi intermedi, stabiliti nella decisione.
I provvedimenti per cui è stata approvata la promozione devono essere attuati completamente entro la fine del 2035. Le erogazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre 2038.
Contributi d’esercizio
I contributi d’esercizio vengono erogati annualmente dopo l’attuazione dei provvedimenti. Il primo pagamento viene effettuato alla fine del primo esercizio dopo la messa in servizio del provvedimento.
I contributi d’esercizio possono essere concessi per un massimo di sette anni. L’ultimo anno per il quale è possibile erogare i contributi d’esercizio è il 2037. Le erogazioni saranno effettuate entro il 31 dicembre 2038.