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Tecnologie e processi innovativi: progetti

I fondi sosterranno fino al 2030 tecnologie e processi innovativi per ridurre le emissioni di gas serra o per catturare e stoccare CO2. Per beneficiare di questi aiuti, è necessario disporre di un cronoprogramma zero netto non più vecchio di cinque anni. Gli aiuti finanziari per contributi d’investimento e d’esercizio ammontano al massimo al 50 per cento.

Questo programma di incentivi si rivolge a:

  • singole imprese;
  • imprese che si uniscono per un progetto.

Di seguito sono riassunte le informazioni più importanti. È determinante il testo della direttiva.

Quali criteri devono essere soddisfatti per l’incentivo?

Possono essere sostenuti solo i progetti che:

  • riducono le emissioni di gas a effetto serra o utilizzano tecnologie a emissioni negative e quindi contribuiscono in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica e climatica della Confederazione;
  • si basano su tecnologie o processi innovativi;
  • raggiungono i valori soglia di riduzione delle emissioni;
  • sono inseriti in un cronoprogramma zero netto;
  • non verrebbero realizzati senza aiuti finanziari.

Sono ammissibili all’incentivo i seguenti tipi di provvedimenti:

  • misure volte a ridurre le emissioni dirette e indirette nell’impresa o nello stabilimento d’impresa (Scope 1 e 2);
  • provvedimenti volti a ridurre le emissioni al di fuori dell’impresa o dei singoli stabilimenti, in processi direttamente a monte o a valle (Scope 3 – si prega di fare riferimento alle note)
  • misure volte allo stoccaggio di CO2 in prodotti o nel sottosuolo (CCS – Carbon Capture and Storage, CCU – Carbon Capture and Utilisation, altre tecnologie per emissioni negative).

Esempi di possibili ambiti di applicazione sono elencati nell’allegato A della direttiva.

Cosa si intende per «innovativo»?

Si considerano innovativi i provvedimenti che si trovano in una delle seguenti fasi di sviluppo:

  • fase di sviluppo 4 (scopi dimostrativi):
    non ancora testati e attuati su scala reale
    (l’aiuto finanziario per questa fase è possibile solo per la riduzione delle emissioni dello Scope 3, ovvero nei processi direttamente a monte o a valle, o per i provvedimenti di stoccaggio di CO2; le riduzioni delle emissioni degli Scope 1 e 2 non sono sovvenzionate in questa fase di sviluppo);
  • fase di sviluppo 5 (autorizzazione all’immissione in commercio e introduzione sul mercato):
    attuati almeno una volta su scala reale in Svizzera o nell’Unione Europea;
  • fase di sviluppo 6 (diffusione sul mercato):
    attuati più volte su scala reale in Svizzera, ma ci sono ancora rischi di attuazione incontrollabili.

Spetta ai richiedenti dimostrare l’innovatività del provvedimento o dei sistemi o processi coinvolti. Devono dimostrare che il provvedimento si trova nella fase di sviluppo dichiarata.

Occorre inoltre dimostrare in modo convincente che la tecnologia in questione è sufficientemente matura per raggiungere, nell’esercizio industriale, i valori soglia richiesti. I documenti vengono esaminati nell’ambito della valutazione della domanda.

Valori soglia per la riduzione delle emissioni

A seconda della fase di sviluppo e dello Scope, la riduzione annuale delle emissioni deve superare i seguenti valori (CO2eq):

I valori soglia per la riduzione delle emissioni o per le emissioni negative o lo stoccaggio di CO2 devono essere raggiunti nell’anno successivo alla messa in funzione del provvedimento.

Per i dettagli dei requisiti, consultare OOCli, allegato 2. Determinanti per il calcolo della riduzione delle emissioni oppure dell’estrazione o dello stoccaggio sono le informazioni riportate nella direttiva sui cronoprogrammi per un saldo netto delle emissioni pari a zero (in francese; versione italiana in preparazione).

Inserimento in un cronoprogramma zero netto

Le domande di aiuto finanziario devono essere accompagnate da un cronoprogramma. Questo deve includere in particolare un bilancio dei gas a effetto serra, un obiettivo di riduzione e un piano d’azione concreto che consenta all’impresa o al settore di pianificare la decarbonizzazione e ridurre le emissioni a un saldo netto pari a zero entro il 2050.

Importo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono concessi per un massimo del 50 per cento dei costi computabili, sotto forma di contributi d’investimento e/o contributi annuali d’esercizio. Sono computabili:

  • i costi di investimento necessari per l’attuazione economica e appropriata dei provvedimenti. I contributi d’investimento vengono erogati dopo l’attuazione dei provvedimenti. Nel caso di provvedimenti particolarmente onerosi, sono possibili pagamenti parziali anticipati a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi intermedi concordati;
  • i costi aggiuntivi annuali sostenuti per il funzionamento e l’organizzazione del provvedimento per un massimo di sette anni. Se sul mercato è disponibile una tecnologia convenzionale equivalente, è possibile far valere i maggiori costi per il funzionamento della nuova tecnologia. Se non esiste una tecnologia convenzionale, tutti i costi operativi sono considerati costi aggiuntivi.

Per le imprese che partecipano al sistema di scambio di quote di emissione (SSQE), l’ammontare dell’aiuto finanziario viene ridotto nella misura dei guadagni previsti dalla vendita di diritti di emissione. Anche i ricavi derivanti dai certificati NET secondo standard volontari possono portare a una riduzione degli aiuti finanziari.

Criteri di esclusione

Non ricevono sostegni i progetti:

  • che contribuiscono solo in minima parte alla riduzione delle emissioni di gas serra;
  • che sono finanziati con programmi federali già esistenti;
  • che verrebbero realizzati anche senza incentivo (effetti di trascinamento);
  • la cui riduzione delle emissioni è già stata conteggiata in un altro contesto.

Presentazione della domanda

Qui è disponibile una guida dettagliata.

Ulteriori informazioni